CEL Certificato Esecuzione Lavori - AttestazioneSOA.it
Per la dimostrazione dei requisiti tecnici, l’impresa dovrà ottenere e consegnare alla SOA i CEL (Certificati Esecuzione Lavori) rilasciati dai propri committenti, controfirmati dalla Direzione Lavori, in numero e di importo sufficiente a dimostrare il requisito di legge.
L’autenticità dei suddetti CEL, se relativi a lavori privati, viene verificata dalla SOA presso il soggetto che li ha emessi, mentre i lavori eseguiti per conto di Pubbliche Amministrazioni o soggetti comparabili sono dimostrati tramite compilazione e inserimento on-line, a carico della Stazione Appaltante, presso il Casellario informatico dell’Osservatorio dell’Autorità del relativo CEL.
Qualora le SOA, nell’attività di attestazione, verifichino l’esistenza di certificati di lavori di stazioni appaltanti pubbliche non presenti nel casellario informatico, debbano darne comunicazione sia ai soggetti committenti, sia all’Autorità di vigilanza, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Tali certificati non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico, pena l’addebito alla SOA di una sanzione pecuniaria fino a 51.000 euro (a nulla valendo l’eventuale verifica della loro veridicità presso la stazione appaltante).
Viene istituito l’obbligo per le SOA di trasmettere all’Autorità di vigilanza i certificati di esecuzione lavori (e la documentazione a corredo) attestanti l’esecuzione di opere per conto di committenti privati o in proprio, affinché l’Autorità di vigilanza provveda ai controlli a campione.
LAVORI ALL’ESTERO
Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. I CEL dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- LEGALIZZAZIONE: Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, o per i lavori su committenza privata per i quali prevista una certificazione pubblica, l’impresa utilizza la certificazione pubblica, per cui deve richiedere la legalizzazione che è rilasciata dalle autorità consolari italiane all’estero.
- CERTIFICAZIONE TECNICO DI FIDUCIA CONSOLATO: Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi non è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
- TRADUZIONE UFFICIALE CERTIFICATA CONFORME: Alla certificazione legalizzata ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano è allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.
- CERTIFICATO SOLO ONLINE: in tutti i casi, il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico.